Art. 14.
(Pubblicità).

      1. La pubblicità dei prodotti erboristici non deve indurre in errore l'acquirente circa le caratteristiche del prodotto e non

 

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deve essere tale da indurre ad attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera e). Alla pubblicità dei prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 19 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.